Il Tribunale di Bari ha prosciolto la società Frigopuglia di Bari, difesa dall’avvocato Antonio La Scala, per il reato previsto dal D. L.Vo 231/ 2001 (la nota legge sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dall’amministratore), perché, in relazione alla commissione del delitto di lesioni personali colpose superiori a 40 giorni, quale società datrice di lavoro del signor C.G., infortunatosi gravemente durante l’attività lavorativa, in violazione del T.U. (testo unico) sulla salute e sicurezza sul lavoro, non avrebbe sottoposto i Dispositivi di Protezione Individuali, nella fattispecie maschere con filtri adeguati alla tipologia di rischio, a regolare manutenzione, riparazione e sostituzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e per non aver dotato di misure tecniche ed organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’uso del carrello elevatore non idoneo al sollevamento di persone.
Tali violazioni, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbero contribuito colposamente a
cagionare le lesioni al dipendente. In realtà, il tribunale, dopo una lunga ed articolata istruttoria, ha prosciolto la nota azienda barese – che opera in diverse zone d’Italia compreso il Foggiano – dai reati contestati dalla normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche perché nessun giudizio di responsabilità può addebitarsi alla medesima in quanto, così come dimostrato dal difensore di fiducia La Scala, nessuna violazione è stata commessa proprio per il rigoroso rispetto delle norme in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro. Per i giudici “il fatto non sussiste”.